Via TorreVanga, 16 Trento Tel / Fax : 0461 - 231494
Cel. 348 - 6928207
Oralio M: 9:00 - 12:00 Oralio P: 14:30 - 19:00
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Patente C+E

  Orari di teoria
  • Lunedi : 17:30 - 18:30 / 19:00-20:00
  • Mercoledi : 17:30 - 18:30 / 19:00-20:00
  • Giovedi : 17:30 - 18:30 / 19:00-20:00
  • Venerdi : 14:00 - 15:00
  • Sabato : 9:00 - 10:30
  • Domenica : 9:00 - 10:00
  Orari di teoria superiori
  • Mercoledi : 18:30 - 20:30
  • Sabato : 12:15 - 14:15
  Presso il consorzio autoscuole riunite del trentino in via solteri, 11. Trento.
  • Requisiti


  • 18 anni, con limitazione a 7,5 tonnellate se non in possesso del C.A.P. C
  • 21 anni senza limitazioni di massa
  • può essere conseguita da chi è in possesso della patente C anche se appena conseguita
  •  


    • Documenti

      • Patente C + E
      • :: PATENTE e Cod. fiscale
      • :: CERTIFICATO MEDICO presso un Ufficiale Sanitario
      • (serve foto tessera e marca da bollo da 14,62 euro)
      • :: BOLLETTINI : 1 da 10,33 euro su C/C n. 400382 e 2 da 14,62 euro su C/C n. 4028.
      • :: 4 FOTO TESSERA
      • ( Eventuale permesso di soggiorno originale )
      • :: I LIBRI VENGONO CONSEGNATI ALL'ISCRIZIONE

      Per guidare


    • autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose con motrice per cui è prevista la patente di categoria C e rimorchi di massa superiore a 750 Kg

    • Nuova legge dal primo Ottobre 2004.
      Contenimento della patente della categoria C nella categoria D: con il decreto in esame,
      è stata allineata, altresì, la norma contenuta all'art. 125, comma 2, del codice della strada con la
      normativa comunitaria in ordine al contenimento della categoria C nella categoria D.
      Prevede, infatti, l'art. 5, comma 2, lettera c), del D.M. 40T/2003 che “la patente di
      categoria D rilasciata dal 1 ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è
      richiesta la patente di categoria C”. Tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di
      patente della categoria D conseguita secondo le norme attualmente in vigore, il medesimo decreto
      prevede che “la patente di guida della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a
      condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C”.
      Si fa, comunque, presente che i lunghi tempi intercorsi per la conclusione dell'iter di
      approvazione ed emanazione del decreto in esame, nonché i tempi tecnici necessari per
      l'elaborazione delle procedure informatiche consentono di applicare tale nuova previsione a
      decorrere dal 1 ottobre 2004
      . Conseguentemente, limitatamente a tale disposizione, alle istanze di
      conseguimento delle patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica la
      normativa attualmente in vigore.
      Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle
      patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1 ottobre 2004.
      Sulla base del nuovo assetto normativo, le patenti di guida della categoria D non conterranno
      più alcun riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
      Analogamente, nel caso di conseguimento della categoria D+E non sarà stampato, sulla patente,
      anche il riferimento alla categoria C+E (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
      Inoltre, il titolare di patente di guida comprendente le categorie C+E e D potrà condurre
      anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D+E (come previsto all'art. 5, comma 2, lettera
      b) del D.M. 40T/2003; viceversa, il titolare di patente comprendente le categorie D+E (conseguita
      dopo il 1 ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la cui guida è prevista la
      categoria C+E.
      •  

      Validità


      • 5 anni fino a 65 anni
      • dopo i 65 anni è necessaria la visita medica in commissione e la validità è limitata a 2 anni ed a 20 tonnellate
 
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