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Patente C
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Orari di teoria |
- Lunedi : 17:30 - 18:30 / 19:00-20:00
- Mercoledi : 17:30 - 18:30 / 19:00-20:00
- Giovedi : 17:30 - 18:30 / 19:00-20:00
- Venerdi : 14:00 - 15:00
- Sabato : 9:00 - 10:30
- Domenica : 9:00 - 10:00
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Orari di teoria superiori |
- Mercoledi : 18:30 - 20:30
- Sabato : 12:15 - 14:15
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Presso il consorzio autoscuole riunite del trentino in via solteri, 11. Trento. |
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Requisiti
- Occore aver conseguito patente “B”
- 18 anni, con limitazione a 7,5 tonnellate se non in possesso del C.A.P.
- 21 anni, senza limitazioni
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Documenti
- Patente C
- :: PATENTE e Cod. fiscale
- :: CERTIFICATO MEDICO presso un Ufficiale Sanitario
- (serve foto tessera e marca da bollo da 14,62 euro)
- :: BOLLETTINI : 1 da 10,33 euro su C/C n. 400382 e 2 da 14,62 euro su C/C n. 4028.
- :: 4 FOTO TESSERA
- ( Eventuale permesso di soggiorno originale )
- :: I LIBRI VENGONO CONSEGNATI ALL'ISCRIZIONE
Per guidare
- :: Autocarri > 3,5 ton trainanti anche un rimorchio leggero (750kg)
- :: Autocaravan > 3,5 ton trainanti anche un rimorchio leggero (750kg)
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:: Autoveicoli uso speciale e specifico > 3,5 ton trainanti anche un rimorchio leggero (750kg)
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:: Macchine operatrici ( anche eccezionali )
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:: Mezzi opera
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:: Trattori stradali
Nuova legge dal primo Ottobre 2004.
Contenimento della patente della categoria C nella categoria D: con il decreto in esame,
è stata allineata, altresì, la norma contenuta all'art. 125, comma 2, del codice della strada con la
normativa comunitaria in ordine al contenimento della categoria C nella categoria D.
Prevede, infatti, l'art. 5, comma 2, lettera c), del D.M. 40T/2003 che “la patente di
categoria D rilasciata dal 1 ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è
richiesta la patente di categoria C”. Tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di
patente della categoria D conseguita secondo le norme attualmente in vigore, il medesimo decreto
prevede che “la patente di guida della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a
condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C”.
Si fa, comunque, presente che i lunghi tempi intercorsi per la conclusione dell'iter di
approvazione ed emanazione del decreto in esame, nonché i tempi tecnici necessari per
l'elaborazione delle procedure informatiche consentono di applicare tale nuova previsione a
decorrere dal 1 ottobre 2004 . Conseguentemente, limitatamente a tale disposizione, alle istanze di
conseguimento delle patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica la
normativa attualmente in vigore.
Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle
patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1 ottobre 2004.
Sulla base del nuovo assetto normativo, le patenti di guida della categoria D non conterranno
più alcun riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
Analogamente, nel caso di conseguimento della categoria D+E non sarà stampato, sulla patente,
anche il riferimento alla categoria C+E (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
Inoltre, il titolare di patente di guida comprendente le categorie C+E e D potrà condurre
anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D+E (come previsto all'art. 5, comma 2, lettera
b) del D.M. 40T/2003; viceversa, il titolare di patente comprendente le categorie D+E (conseguita
dopo il 1 ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la cui guida è prevista la
categoria C+E.
Validità
- :: 5 anni fino a 65 anni
- :: 2 anni dopo i 65 anni, con visita medica in commissione
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